(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                      n. 43 del 10 agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi della politica
comunitaria ed in armonia con la legge quadro nazionale  20  febbraio
2006,  n.  96  (Disciplina  dell'agriturismo)  e   con   il   decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228  (Orientamento  e  modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'articolo 7  della  legge  5  marzo
2001, n. 57) sostiene l'agricoltura promuovendo e  disciplinando  nel
proprio territorio l'attivita' agrituristica allo scopo di: 
      a) agevolare la permanenza dei produttori agricoli  nelle  zone
rurali, tutelare i redditi agricoli e favorire la  multifunzionalita'
in agricoltura; 
      b) salvaguardare e tutelare il patrimonio naturale, edilizio ed
ambientale del mondo rurale; 
      c) favorire le iniziative da parte degli imprenditori  agricoli
a difesa del suolo, del territorio,  dell'ambiente  e  del  paesaggio
rurale; 
      d) valorizzare e tutelare le  colture,  le  produzioni  tipiche
tradizionali e le attivita' enogastronomiche; 
      e) contribuire al riequilibrio tra  le  diverse  realta'  delle
zone agricole; 
      f) tutelare la biodiversita' delle colture e degli allevamenti; 
      g) contribuire alla salvaguardia del patrimonio  culturale  del
mondo rurale ed alla valorizzazione dell'educazione alimentare; 
      h) svolgere attivita' didattiche e divulgative  e  di  servizio
per le comunita' locali; 
      i)    diversificare     i     redditi     nell'ottica     della
multifunzionalita'; 
      j) realizzare punti  d'informazione  turistico  -  territoriali
rurali.