(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 10 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge quadro nazionale 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) e con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sostiene l'agricoltura promuovendo e disciplinando nel proprio territorio l'attivita' agrituristica allo scopo di: a) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, tutelare i redditi agricoli e favorire la multifunzionalita' in agricoltura; b) salvaguardare e tutelare il patrimonio naturale, edilizio ed ambientale del mondo rurale; c) favorire le iniziative da parte degli imprenditori agricoli a difesa del suolo, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio rurale; d) valorizzare e tutelare le colture, le produzioni tipiche tradizionali e le attivita' enogastronomiche; e) contribuire al riequilibrio tra le diverse realta' delle zone agricole; f) tutelare la biodiversita' delle colture e degli allevamenti; g) contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale del mondo rurale ed alla valorizzazione dell'educazione alimentare; h) svolgere attivita' didattiche e divulgative e di servizio per le comunita' locali; i) diversificare i redditi nell'ottica della multifunzionalita'; j) realizzare punti d'informazione turistico - territoriali rurali.